Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori".
Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Il decreto legge 24 giugno 1994 convertito con la legge 3 agosto 1994, n. 483 ha dato attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza", riconosce invece ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia il diritto di esercitare il voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e riconosce anche il diritto di essere eleggibili alla carica di consigliere comunale (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco).
Il cittadino comunitario od il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente che intendono esercitare questi diritti devono richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'ufficio elettorale del Comune di residenza.
domanda per elezioni del Parlamento Europeo
domanda per elezioni del Sindaco e Consiglio comunale
L'iscrizione nelle liste aggiunte comporta l'emissione della corrispondente tessera elettorale che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri (extracomunitari), la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è quindi necessario il possesso dei seguenti requisiti:
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".